LA LEGGE GARANTISCE L'ACCESSO AI DATI DA PARTE DEI CITTADINI
La nuova direttiva sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (direttiva 2003/4/CE), sostituisce una precedente direttiva del 1990 (direttiva 90/313/CEE recepita in Italia con il decreto Legislativo 39/97), garantendo a qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla cittadinanza, dalla nazionalità o dalla residenza, il diritto di accesso alle informazioni ambientali detenute o prodotte dalle pubbliche autorità, tra cui ad esempio i dati relativi alle emissioni nell’ambiente e al loro impatto sulla salute pubblica e i risultati delle valutazioni di impatto ambientale.
Per informazione ambientale s’intende “qualsiasi informazione riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività o le misure che incidono o possono incidere negativamente su tali componenti ambientali.”
Le amministrazioni o gli enti che non ottemperano a questa direttiva si pongono al di fuori della legge e possono essere diffidati e quindi citati.
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